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In vigore al: 11/09/2012

h) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 novembre 1997, n. 381)
Regolamento di esecuzione per l'erogazione di contributi per fondi di compensazione delle istituzioni assistenziali, ai sensi dell'articolo 23/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche

1)
Pubblicato nel B.U. 16 dicembre 1997, n. 58.

Art. 1 (Enti interessati)

(1) Sono ammessi a contributo enti ed associazioni, che svolgono attività senza scopo di lucro sul territorio provinciale, e che tutelano, in base al loro statuto, interessi delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

(2) Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 possono presentare domanda di contributo alla Ripartizione provinciale Servizi Sociali se sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • a)  gestione di un fondo di compensazione per la copertura delle spese straordinarie del personale delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani pubblici, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con apposito capitolo d' entrata e di spesa previsto in bilancio e relativo conto bancario vincolato;
  • b)  istituzione di una commissione di controllo che verifica la corretta gestione del fondo ed esprime in particolare un parere obbligatorio sulla previsione delle spese e sul rendiconto consuntivo annuale. La commissione può inoltre effettuare delle ispezioni. La commissione è composta da un rappresentante della Giunta provinciale, con funzione di presidente, da due rappresentanti del Consorzio dei Comuni dell' Alto Adige, e da due rappresentanti dell'Associazione delle Case di riposo dell'Alto Adige;
  • c)  regolamento del fondo, che disciplina i versamenti delle case di riposo e dei centri di degenza per anziani, nonché delle strutture assistenziali gestite dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le relative liquidazioni ed altre gestioni finanziarie. 2)
2)
L'art 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 22 maggio 2006, n. 25.

Art. 2 (Spese ammesse)

(1) Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese straordinarie:

  1. i costi fissi di retribuzione derivanti dall'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti, i quali sono assenti per i seguenti motivi:
    1. congedo di maternità o paternità;
    2. congedo parentale;
    3. aspettativa per personale con prole;
    4. permesso per motivi educativi;
    5. aspettativa retribuita per l'assistenza a familiari non autosufficienti.
  2. i costi relativi al godimento dei periodi di recupero psicofisico previsti dai contratti collettivi, limitatamente ai periodi di recupero accumulati precedentemente al 1.1.2012;
  3. i costi relativi alla liquidazione dell'indennità di fine rapporto.

(2) Nell’ambito del fondo di compensazione la gestione dei mezzi finanziari per le diverse spese straordinarie di cui al comma 1 avviene separatamente. 3)

3)
L'art. 2 è stato prima sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 19 novembre 2002, n. 47, e poi dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 8 novembre 2011, n. 40.

Art. 3 (Presentazione della domanda)

(1) Ogni anno, entro il 31 marzo, gli enti interessati presentano domanda di contributo alla Ripartizione Servizio Sociale.

(2) La domanda è corredata dei seguenti documenti:

  • a)  lo statuto;
  • b)  il regolamento del fondo;
  • c)  la previsione delle spese;
  • d)  il piano di finanziamento;
  • e)  la relazione finale sull' attività svolta nell'anno precedente;
  • f)  il rendiconto consuntivo delle spese dell' anno precedente.

(3) La Giunta provinciale eroga un contributo del 75 per cento sulle spese ammesse. Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti, i contributi saranno ridotti proporzionalmente.

(4) L'erogazione del contributo avviene in due rate. 4)

4)
L'art. 3 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 19 novembre 2002, n. 47.

Art. 3/bis (Avanzi d'amministrazione)

(1) L'eventuale avanzo sul fondo perequativo viene trasferito a cura degli enti e delle associazioni sull'apposito capitolo di bilancio dell'anno finanziario successivo, previsto dall'articolo 1, comma, 2 lettera a).

(2) Nel calcolo dei finanziamenti per l'anno successivo, dovuti dalla Provincia e dagli enti gestori si tiene debitamente conto di tale avanzo che viene detratto dall'importo del finanziamento da erogare. 5)

5)
L'art. 3/bis è stato inserito dall'art. 2 del D.P.G.P. 9 novembre 1998, n. 34.

Art. 4 (Norma transitoria)

(1) Nel primo anno d'applicazione, la domanda sarà presentata alla Provincia autonoma - Ripartizione per le Attività Sociali - entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(2) Le spese straordinarie saranno considerate a partire dal 1° gennaio 1997, solo per il personale di cui all'articolo 2, sostituito dopo il 1° gennaio 1997.

(2/bis) Le spese straordinarie di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 2, sono ammesse a partire dal 1° gennaio 1998. 6)

(3) Nel primo anno d'applicazione, gli enti o le associazioni di cui all'articolo 1, rilevano il numero del personale effettivamente assunto in sostituzione dei dipendenti in aspettativa dal 1° gennaio 1997, ed, in seguito a tale rilevazione, stimano la presumibile spesa per l'anno 1997.

(4) Nel primo anno di applicazione gli enti e le istituzioni pubbliche assistenziali rilevano i costi probabili, derivanti dalla liquidazione dell'indennità di fine rapporto di lavoro dei propri dipendenti ai fini dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 2. La relativa domanda è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 7)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come decreto della Provincia.

6)
Il comma 2/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.G.P. 31 luglio 1998, n. 21.
7)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, del D.P.G.P. 31 luglio 1998, n. 21.
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