Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti hanno luogo nell'ambito di una seduta delle rispettive consulte provinciali da svolgersi non oltre la data delle elezioni delle altre categorie.
(2)I presidenti delle consulte provinciali dei genitori e degli studenti istituiscono un seggio elettorale e nominano nel loro seno un presidente e due scrutatori.
(3)Le elezioni hanno luogo anche se l'organo non dovesse raggiungere il numero legale. 10)
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 2 del D.P.P. 15 gennaio 2004, n. 2, e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.