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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 24 (Attribuzione dei seggi)

(1)Ricevuti i verbali la Commissione elettorale provinciale somma i voti, tenendoli differenziati per categoria riportate dalle singole liste e dai singoli candidati.

(2)L'assegnazione dei seggi avviene nel modo seguente: Il totale dei voti di tutte le liste della categoria è diviso per il numero delle persone da eleggere. In tal modo si ottiene il quoziente elettorale.

(3)Per ciascuna lista gli eletti saranno tanti quante volte il quoziente elettorale sarà contenuto nella cifra elettorale della lista stessa.

(4)I posti eventualmente ancora vacanti spettano alle liste che riportano i resti maggiori. Partecipano anche le liste che non hanno raggiunto un quoziente intero per l'attribuzione di un seggio.

(5)In caso di parità di voti fra i resti di due o più liste deve essere preferita la lista alla quale è stato attribuito il maggior numero di seggi. In caso di parità di seggi si procederà per sorteggio.

(6)Entro ciascuna lista l'ordine dei candidati è stabilito in base ai voti di preferenza ottenuti.

(7)In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

(8)Qualora una categoria elettorale non presentasse alcuna lista di candidati, i relativi seggi rimarranno vacanti.

(9)Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

(10)La rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola per la categoria di cui all'articolo 3 comma 2 lettera d) della legge è garantita come segue:

  1. per il gruppo linguistico tedesco: almeno due rappresentanti per ogni ordine e grado di scuola;
  2. per il gruppo linguistico italiano: almeno un rappresentante per ogni ordine e grado di scuola.

(11)Qualora in base alle norme del presente articolo non risultino le rappresentanze di cui al comma precedente nonché all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge e all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo della legge, la commissione elettorale provinciale attribuisce l'ultimo dei seggi assegnati, con le modalità di cui ai commi precedenti, al candidato appartenente all'ordine o grado di scuola non rappresentato e che, nell'ambito della lista cui spetti l'attribuzione dell'ultimo seggio, abbia riportato il maggior numero di preferenze. Qualora nella lista non sia compreso un candidato dell'ordine o grado di scuola non rappresentato, il seggio è attribuito alla lista che riporta i resti maggiori.

(12)Il candidato che per effetto di quanto disposto al comma precedente non viene proclamato eletto, rimane primo nella graduatoria dei candidati non eletti della propria lista.

(13)Qualora nel corso del periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale, per il venire a mancare di un membro, non sia più data la rappresentanza dei diversi ordini e gradi di scuola a sensi dei commi precedenti, si procede a norma del comma 11.

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