Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.
(1)Nella deliberazione della Giunta provinciale che indice le elezioni è fissato il numero minimo dei firmatari di lista delle singole categorie. Il numero non può essere inferiore a tre firmatari. I candidati non possono fungere da firmatari di lista.15)
(2)Le liste devono essere consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale provinciale dalle ore 9 del 40° giorno e non oltre le ore 12 del 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.