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In vigore al: 11/09/2012

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

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1)

Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)

(1)La Commissione elettorale provinciale, sulla base delle comunicazioni inviate dalle intendenze scolastiche, forma gli elenchi degli elettori per

  1. il personale ispettivo e direttivo, suddiviso per appartenenza alla scuola in lingua tedesca, alla scuola in lingua italiana e a quella delle località ladine;
  2. il personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap;
  3. i membri delle rispettive consulte provinciali dei genitori;
  4. i membri delle rispettive consulte provinciali degli studenti.

(2) La Commissione elettorale provinciale assegna un seggio elettorale agli elettori della categoria elettorale del personale ispettivo e direttivo e della categoria elettorale del personale educatore ed assistente per gli alunni in situazione di handicap; trasmette inoltre i rispettivi elenchi elettorali, assicurando la segretezza del voto.

(3) I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici formano gli elenchi elettorali per le seguenti categorie:

  1. categoria elettorale del personale docente: insegnanti e collaboratrici pedagogiche delle scuole dell’infanzia e personale docente, incluso il personale docente di seconda lingua;
  2. categoria elettorale del personale amministrativo: personale non insegnante delle scuole dell’infanzia provinciali e delle scuole a carattere statale della provincia.

(4) Gli elenchi degli elettori sono formati non oltre il 30° giorno prima delle votazioni e sono immediatamente esposti; essi riportano il nome e la data di nascita degli elettori.

(5) Chiunque abbia un interesse legittimo può prendere visione degli elenchi e chiedere eventuali correzioni.

(6) Qualora la Commissione elettorale provinciale o il capo d'istituto competente non provveda entro cinque giorni alla correzione richiesta, il richiedente può sollevare obiezione alla competente intendenza scolastica.12)

12)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.

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