Pubblicato nel B.U. 5 agosto 1997, n. 35.
L'art. 1 è stato abrogato dall'art. 9 del D.P.G.P. 24 novembre 2000, n. 44.
(1) Il personale per il quale sono previsti limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio inferiori al limite di 65 anni, può essere mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni oltre i predetti limiti di età.
(1) Al personale che nel corso dell'anno 1997 abbia raggiunto o raggiunga i limiti di età o di servizio ai sensi della normativa provinciale in vigore al 15 aprile 1997 si continua ad applicare la normativa medesima.
(2) Le assistenti di scuola materna e le assistenti di portatori di handicap, in servizio di ruolo alla data di entrata del regolamento di esecuzione 26 marzo 1997, n. 6, che in un precedente concorso abbiano conseguito l'idoneità nel profilo professionale di insegnante di scuola materna, mantengono tale idoneità per il periodo previsto all'articolo 8, comma 4, del citato regolamento.
(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.