Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) Il personale che cessa dal servizio o viene adibito a mansioni che non necessitano dell'abbigliamento di servizio assegnato, è tenuto a riconsegnare tale abbigliamento, salvo quello a carattere personale.
(2) In caso di mancata restituzione dell'abbigliamento ai sensi del comma 1, il personale è tenuto a rimborsare all'amministrazione il costo dell'abbigliamento, ridotto in proporzione al periodo d'uso.