Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) Il rinnovo dell'abbigliamento di servizio avviene alla scadenza del periodo minimo d'uso indicato nell'allegato al presente regolamento, su richiesta del personale da inoltrarsi tramite l'ufficio di appartenenza. Non viene sostituito l'abbigliamento in buono stato di conservazione.
(2) In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale la durata di utilizzo dell'abbigliamento di lavoro è aumentata in proporzione alla riduzione dell'orario di lavoro.
(3) Dopo l'assegnazione il personale ha l'obbligo di indossare il nuovo abbigliamento.
(4) La sostituzione dell'abbigliamento può avvenire in caso di logorio evidente anche prima della scadenza fissata.
(5) L'abbigliamento sostituito viene consegnato al personale previa annotazione sulla scheda di cui all'articolo 6.
(6) In caso di sostituzione dell'abbigliamento prima della durata minima prevista per uso improprio o negligente, il personale deve rimborsare il valore d'acquisto del capo, ridotto in proporzione al periodo d'uso.