Pubblicato nel B.U. 6 maggio 1997, n. 21.
(1) Fino al rinnovo dell'abbigliamento di servizio secondo le modalità di cui all'articolo 7, esso è di proprietà della Provincia e non può essere ceduto a terzi.
(2) I dipendenti curano la pulizia e la conservazione dell'abbigliamento di servizio e si presentano in servizio in stato decoroso. Le riparazioni sono a carico dell'Amministrazione, salvo che il danneggiamento è dovuto a cause non attinenti al servizio.
(3) L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2 può comportare l'irrogazione di una sanzione disciplinare ai sensi del vigente ordinamento disciplinare.