(1) Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (D.M. 14.9.1994 n. 741):
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.