Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.
(1) Il corso di diploma per tecnico sanitario di laboratorio biomedico ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ai sensi dell'articolo 11/ter del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito con la legge 21 giugno 1995, n. 236 ed il rilascio del titolo di "Tecnico sanitario di laboratorio biomedico".
(2) Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori in grado di svolgere, nell'ambito degli atti di propria competenza, attività di laboratorio relativa ad analisi biochimiche e biotecnologiche, microbiologiche, virologiche, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di genetica, di immunometria, ivi comprese le tecniche radioimmunologiche, di citopatologia e di anatomia patologica e istopatologia, con responsabilità relativa all'ambito tecnico delle prestazioni, ai sensi del D.M. 26 settembre 1994, n. 745.