(1) Lo studente per essere ammesso all'esame finale deve aver partecipato o compiuto con autonomia tecnico-professionale, in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, il medico nucleare, il medico radioterapista e con il fisico sanitario, i seguenti atti (D.M. 746/94):
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 22 aprile 1997, n. 19.