Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) Le biblioteche di pubblica lettura operano al servizio della collettività e sono accessibili a tutti i cittadini. La loro utilizzazione deve essere garantita tramite l'individuazione di una forma di gestione adeguata alle esigenze degli utenti, in conformità alle norme del presente regolamento.
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