Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) La consistenza del patrimonio delle biblioteche settoriali e di studio, che deve essere principalmente garantita dall'ente gestore, non deve di norma essere inferiore a 3.000 libri e media.
(2) Le biblioteche settoriali determinano i criteri per la costituzione del patrimonio, specificando la finalità e l'ambito di specializzazione.
(3) Le biblioteche settoriali e di studio conservano le raccolte più importanti attinenti alle loro funzioni.