Pubblicato nel B.U. 16 aprile 1996, n. 18.
(1) Le biblioteche speciali devono essere facilmente accessibili alla propria categoria di utenti.
(2) Le biblioteche settoriali devono essere aperte almeno 20 ore settimanali.
(3) Le biblioteche di studio e le biblioteche di comunità devono essere aperte di norma perlomeno per sei ore settimanali distribuite su almeno tre giorni.