(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è di norma di durata annuale, con decorrenza dal primo gennaio. Esso si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto disposto all'articolo 4, comma 4.
(2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell'amministrazione invece solamente per motivate esigenze di servizio entro il mese di ottobre. In caso di disdetta da parte del personale, l'amministrazione ha l'obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della relativa copertura.
(3) In caso di gravi ed imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità del rientro a tempo pieno entro un'anno, anche su posti di supplenza, o in attività compatibili con la formazione e l'esperienza del richiedente.
(4) Il personale in rapporto di lavoro a tempo parziale del cinquanta per cento, a cui l'amministrazione in caso di disdetta non offra un posto di lavoro a tempo pieno, può essere autorizzato, in caso di validi motivi personali, all'esercizio di prestazioni di lavoro alle dipendenze di privati o di enti pubblici che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione. La possibilità del cumulo viene meno qualora l'amministrazione offra un impiego a tempo pieno.]3)