Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Per quanto non diversamente disciplinato dall'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie 93/36/CE e 92/59/CE e successive modifiche.9)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 7 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.