(1) I contratti di cui agli articoli 3 e 4 possono essere regolati con contratti stipulati in forma di scrittura privata; quelli di cui all'articolo 3 possono essere regolati anche con lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione di beni e servizi, che deve essere accettata per iscritto senza modifica alcuna.
(2) Nei contratti mediante lettera vanno riportati i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito, e nell'offerta almeno:
- la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell' I.V.A.;
- le qualità e le modalità di esecuzione;
- gli estremi contabili;
- la forma del pagamento;
- le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
(3) I pagamenti sono disposti entro sessanta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture. Le fatture presentate in forma elettronica sono saldate entro trenta giorni. Per i contratti aventi ad oggetto forniture o servizi d'importo inferiore a 20.000,00 euro, l'impegno di spesa può essere contestuale alla liquidazione.7)
(4) Le fatture, le note dei beni e dei servizi e le attestazioni di regolare esecuzione vanno acquisiti, anche tramite telefax o posta elettronica, in originale ed in copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario. Le fatture acquisite tramite posta elettronica vanno materializzate in documenti cartacei e protocollati secondo le procedure ordinarie.
(5) Nel caso d'inadempienza per fatti imputabili all'affidatario si applicano le penali stabilite nel contratto o nella lettera d'ordinazione. Inoltre, il committente, dopo formale diffida, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in danno, in tutto o in parte, dell'affidatario, salvo il maggior danno derivante dall'inadempienza. Nel caso di mancata osservanza di termini essenziali, il committente può, previa diffida, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.8)