(1) I contratti per l'affidamento di servizi o forniture ai sensi dei commi 15, 16, 17 e 20 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono stipulati dai direttori di ripartizione per i rispettivi ambiti di competenza, come definiti dall'allegato A) alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(2) I contratti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano e della propria azienda speciale, da disporsi ai sensi del comma 1 in virtù della legge regionale 13 dicembre 2002, n. 4, autorizzati dai rispettivi organi deliberativi, sono firmati dal presidente, dal segretario generale o dal dirigente competente in base allo statuto camerale.
(3) Per lo svolgimento d'azioni promozionali o pubblicitarie organizzate dall'istituto per la promozione dello sviluppo economico, azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano trovano applicazione le procedure di cui al comma 16 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche; si prescinde, comunque, dai limiti di spesa ivi previsti, quando i fondi all'uopo stanziati siano alimentati per almeno il cinquanta per cento dall'imprenditoria privata.
(4) L'istituto per la promozione dello sviluppo economico di cui al comma 3 è autorizzato a rendicontare i finanziamenti concessi dalla provincia autonoma di Bolzano per lo svolgimento dell'attività promozionale, pubblicitaria, di formazione, aggiornamento, consulenza aziendale e ricerca economica mediante la presentazione di fatture, assoggettate ad I.V.A, per lo svolgimento di incarichi o mediante la presentazione di distinte analitiche delle spese sostenute, firmate dal segretario generale della Camera di commercio e dal tesoriere dell'istituto.4)