Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Il pagamento delle spese di cui al presente regolamento relative agli uffici centrali è disposto con ordinativi diretti.
(2) Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, potrà essere disposto il pagamento sui fondi accreditati mediante aperture di credito. Le aperture di credito sono disposte con decreto del direttore della ripartizione Finanze e bilancio, previa verifica della fondatezza delle relative richieste in base al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21.16)
(3) Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, si applicano le norme contenute nell'articolo 53 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.17)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 1 del D.P.G.P. 24 settembre 1998, n. 27.
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 8 del D.P.P. 15 maggio 2002, n. 16.