Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Della mancata osservanza delle procedure di cui al presente decreto e delle disposizioni e delle direttive di settore rispondono i dirigenti che sottoscrivono i provvedimenti nonché, se diverso da questi, il responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, ferma restando la responsabilità penale qualora la violazione delle norme integri reato.15)
L'art. 10/bis è stato inserito dall'art. 1 del D.P.P. 11 dicembre 2006, n. 75.