Pubblicato nel B.U. 4 luglio 1995, n. 31.
Il titolo è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.
(1) Copia dei contratti d'importo superiore a euro 50.000,00, al netto di I.V.A., stipulati ai sensi del presente regolamento, compresi quelli eseguiti in economia, è trasmessa, con scadenza semestrale, alla sezione della Corte dei Conti di Bolzano in conformità alle indicazioni fornite dalla sezione stessa ai sensi del comma 23 dell'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.14)
L'art. 10 è stato sostituito dall'art. 11 del D.P.P. 23 dicembre 2003, n. 57.