Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Nei convitti provinciali, in caso di sciopero, deve essere garantito il servizio di vigilanza. Fino a 39 convittori il relativo servizio deve essere garantito da una persona ed a partire da 40 convittori da due persone. Lo stesso contingente di personale deve garantire il servizio di cucina.
(2) Nelle strutture abitative e nei laboratori protetti dei servizi sociali deve essere pienamente garantito, tramite il personale addetto ai servizi relativi, il servizio di assistenza a coloro che sono alloggiati permanentemente nelle strutture medesime, senza periodico rientro mensile presso familiari o parenti. In caso di sciopero di breve durata, deve comunque essere garantita, da parte del personale assegnato alle strutture abitative o ai laboratori protetti, l'assistenza a tutti coloro che alloggiano nelle strutture medesime.
(3) Il personale addetto alle strutture abitative dei servizi sociali e agli istituti assistenziali minorili deve avvertire l'amministrazione dell'adesione allo sciopero almeno quattro giorni prima dello stesso.
(4) Il personale addetto ai laboratori protetti deve avvertire l'amministrazione dell'adesione allo sciopero entro le ore 11 del giorno lavorativo precedente. L'esercizio del diritto di sciopero è consentito nei limiti indicati dall'articolo 10, commi 1 e 2.