Pubblicato nel B.U. 9 agosto 1994, n. 36.
(1) Nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 6, gli scioperi di durata inferiore all'orario di servizio giornaliero sono ammessi solamente qualora l'inizio o la fine dello sciopero coincidano con l'inizio o con la fine dell'orario di funzionamento del servizio.