(1) Fatta salva la più specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'articolo 1, comma 2, il diritto di accesso si esercita secondo le modalità che seguono.
(2) L'esame dei documenti avviene presso la competente struttura organizzativa, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.
(3) Salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
(4) L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata con delega scritta, con l'eventuale accompagnamento di altra persona le cui generalità vanno registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.6)
(5) La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dell'eventuale costo di riproduzione stabilito dalla Giunta provinciale. Le copie dei provvedimenti amministrativi sono rilasciati in forma autenticata.7)