In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 luglio 1993, n. 241)
Regolamento di esecuzione all'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, criteri per la delimitazione di zone economicamente depresse

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 1993, n. 52.

Art. 1

(1) Sono considerate come economicamente depresse quelle zone, che necessitano di notevoli interventi di recupero, in quanto la struttura economica esistente non offre la possibilità di raggiungere un livello di reddito individuale pari alla media provinciale.

(2) In attesa dei provvedimenti previsti nel piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale, per individuare le zone economicamente depresse, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 212), sono applicati i seguenti criteri:

  • a)  indebolimento della struttura della popolazione dovuto a notevole emigrazione;
  • b)  insufficienza di posti di lavoro non agricoli;
  • c)  elevata percentuale di abitazioni da ristrutturare;
  • d)  esercizi ricettivi scarsamente attrezzati od utilizzati;
  • e)  ubicazione periferica;
  • f)  ubicazione in alta quota;
  • g)  posizione viaria svantaggiata;
  • h)  numero non rilevante di posti letto per ospiti.

(3) A seguito dei criteri di cui al comma 2 viene predisposta una graduatoria, nella quale può essere dichiarato come economicamente depresso al massimo il trenta per cento dei comuni della Provincia.

(4) Sono comunque considerati economicamente depressi ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 212), quei comuni dell'Alta Val Venosta che sono stati ammessi dalla Commissione delle Comunità Europee ed un contributo in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 1, lettera b), paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2052 del Consiglio del 24 giugno 1988.

2)

Vedi l'art. 23 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21:

Art. 23

(1) Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale possono essere individuate con deliberazione della Giunta provinciale in base a criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione, zone economicamente depresse comprendenti interi comuni o parti di esse.

(2) Nelle zone economicamente depresse possono essere individuate zone per impianti turistici, anche per consentire l'insediamento di nuovi e l'ampliamento di esercizi esistenti. I criteri per l'individuazione delle zone per impianti turistici sono determinati nel regolamento di esecuzione.