Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.
(1) La licenza d'uso o il certificato di agibilità rilasciati dal comune hanno validità ai fini della licenza di esercizio rilasciata dal competente ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) purché riporti l'esatta descrizione del deposito (numero dei serbatoi, capienza, destinazione, eventuali locali di deposito per prodotti confezionati).
(2) La licenza d'uso o il certificato di agibilità degli impianti di distribuzione di carburante non può superare la validità dell'autorizzazione provinciale o della concessione governativa per i distributori di proprietà delle pubbliche amministrazioni.
(3) I pareri tecnici richiesti dal Commissario del Governo per il rilascio o per il rinnovo delle concessioni relative ai depositi di oli minerali ad uso privato, agricolo, industriale o commerciale sono rilasciati dall'ufficio provinciale competente in materia.
(4) Nelle commissioni tecniche operanti nel settore degli oli minerali viene inserito anche un rappresentante dell'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi.