Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.
(1) Il verbale di collaudo di impianto di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatto secondo l'allegato D1. Il relativo contenuto è riportato nel libretto di centrale secondo l'allegato D2A per impianti a combustibile solido e secondo l'allegato D2B per impianti a combustibile liquido o gassoso. 5)
(2) Il verbale di collaudo è depositato in comune ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, e il libretto di centrale è custodito dal titolare.
(3) La regolare tenuta del libretto di centrale ed il rispetto degli obblighi in esso contenuti sostituisce il rinnovo periodico dell'autorizzazione all'esercizio.
(4) I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sugli impianti esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari in modo che sia sempre controllabile.
(5) Per gli impianti di riscaldamento ad aria calda o ad irraggiamento non è previsto apposito modello di verbale di collaudo; il libretto di centrale non è necessario ed i controlli periodici sono inseriti nel libretto di manutenzione di prevenzione incendi.
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.