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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201) 2)
Regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.

2)

La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.

Art. 6 (Progetto di impianto di riscaldamento)

(1) Il progetto di impianto di riscaldamento deve osservare le norme sulla sicurezza impiantistica, la tutela contro l'inquinamento dell'aria e delle acque ed il contenimento del consumo energetico. La relazione tecnica per impianti di riscaldamento ad acqua calda con temperatura inferiore a 100° Celsius deve essere redatta secondo gli schemi dell'allegato C. 4)

(2) Oltre alla relazione tecnica il progetto deve contenere gli elaborati grafici relativi alla parte edile ed a quella impiantistica.

(3) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento deve essere depositato in comune in duplice copia.

(4) Per gli impianti termici ad aria calda e ad irraggiamento non si fornisce un modello in quanto la tipologia costruttiva è molto differenziata. Anche per essi deve essere depositato in comune in duplice copia un progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori di installazione.

(5) In caso di richiesta di esame del progetto di impianto termico, da parte dell'ufficio provinciale competente in materia, il comune invia tempestivamente all'ufficio stesso le due copie del progetto da parte dell'ufficio provinciale, una copia viene restituita al comune.

(6) In assenza di richiesta di esame del progetto, una copia del progetto viene restituita al committente con la vidimazione dell'avvenuto deposito.

(7) L'installazione e l'esercizio degli impianti di riscaldamento funzionanti ad acqua surriscaldata e ad olio diatermico sono disciplinati dalla vigente normativa statale e la vigilanza sugli stessi è esercitata dai competenti organi dello Stato.

4)

Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31.