Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.
(1) Il proprietario o il conduttore dell'impianto o dello stabilimento contenente attività soggette a controllo di prevenzione incendi, deve garantire che rimangano inalterate nel tempo le caratteristiche di sicurezza delle attività stesse. A tal fine egli deve curare personalmente o mediante persona incaricata per iscritto l'esecuzione dei controlli previsti dal libretto di manutenzione di cui all'allegato B.
(2) Gli interventi di manutenzione e di verifica di cui alla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere effettuati da soggetti abilitati. Nel caso in cui entrino in vigore nuove normative tecniche che comportino lavori di adeguamento sull'edificio o sull'impianto esistente, il responsabile è tenuto a fare effettuare tali adeguamenti entro i termini previsti dalle normative stesse. Ogni intervento va annotato nell'apposito libretto di manutenzione.
(3) La regolare tenuta del libretto di manutenzione garantisce il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di sicurezza e regolarità di funzionamento. I funzionari dell'ufficio provinciale competente in materia possono effettuare ispezioni a campione in qualunque momento sulle attività esistenti. Il libretto di manutenzione deve essere tenuto a disposizione dei suddetti funzionari e dei funzionari comunali in modo che sia sempre controllabile.