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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 giugno 1993, n. 201) 2)
Regolamento sull'installazione e conduzione degli impianti termici

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1)

Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.

2)

La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.

Art. 2 (Documentazione integrativa dei progetti)

(1) Se l'edificio o lo stabilimento, di cui si prevede la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione, è destinato a contenere attività soggette a controllo di prevenzione incendi, devono essere allegati alla domanda di concessione edilizia i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sull' attività principale, sulle eventuali attività secondarie e sulle caratteristiche edilizie, quali la tipologia costruttiva, il numero e la superficie dei piani, i vani scala e le uscite;
  • b)  planimetria generale in piccola scala, da 1: 2000 a 1: 200 a seconda delle dimensioni della costruzione, dalla quale risultino l' ubicazione delle attività, le distanze di sicurezza esterne, gli accessi stradali, le risorse idriche della zona, quali gli idranti esterni, i corsi d'acqua, i pozzi, le cisterne, l'acquedotto e similari, nonché le principali vie di accesso all'interno dell'edificio, quali i vani scala, le rampe, e similari, a meno che tali indicazioni non siano inserite nel progetto edilizio.

(2) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi.

(3) Se è prevista l'installazione o la modifica delle caratteristiche di un impianto termico ad acqua calda con potenzialità al focolare (portata termica) superiore a 35 kW, devono essere allegati alla domanda, da presentare in comune, i seguenti elaborati:

  • a)  foglio di informazioni generali sulla potenzialità al focolare prevista, sul tipo di combustibile che verrà utilizzato e dichiarazione che l' isolamento termico dell'edificio verrà realizzato a norma di legge;
  • b)  planimetria in scala opportuna dalla quale risultino le caratteristiche edilizie dell' impianto, quali l'ubicazione del locale della centrale termica, l'accesso, la ventilazione, il deposito del combustibile ed il camino, a meno che esse non siano inserite nel progetto edilizio.

(4) La concessione edilizia rilasciata dal comune deve contenere l'indicazione della potenzialità al focolare dall'impianto termico, se questa supera i 35 kW.

(5) Il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di costruzione dell'edificio o dello stabilimento.

(6) Il progetto specifico dell'impianto di riscaldamento, di cui all'articolo 6, deve essere depositato in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione dell'impianto stesso.

(7) I progetti di impianti di protezione antincendio, e gli altri progetti la cui stesura è prescritta dalla legge statale 5 marzo 1990, n. 46, devono essere depositati in comune prima dell'inizio dei lavori di installazione.

(8) Copia della dichiarazione di inizio lavori di costruzione e di quella di inizio lavori di installazione devono essere custodite in cantiere.

(9) Il collaudo può essere effettuato soltanto da un tecnico che non sia intervenuto né nella progettazione, né nella esecuzione o nella direzione dei lavori e che sia iscritto da almeno 10 anni al suo albo professionale. La stesura del progetto e del verbale di collaudo spetta ai tecnici iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze fissate dalla vigente normativa.

(10) Il Comune invia all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, al Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Bolzano nonché ai Vigili del fuoco locali copia della prima pagina dei verbali di collaudo specifico di prevenzione incendi o dell'impianto di riscaldamento, che costituisce la scheda tecnica di cui all'articolo 5, comma 5 della legge. 3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.G.P. 25 giugno 1999, n. 33.