Pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 24 agosto 1993, n. 39.
La rubrica è stata modificata dall'art. 1 del D.P.P. 15 maggio 2007, n. 31, e poi dagli artt. 1 e 2 del D.P.P. 28 agosto 2007, n. 45.
(1) Le richieste di deroga alle norme di prevenzione incendi devono essere presentate all'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi, che svolge il servizio di segreteria della commissione tecnica per la prevenzione incendi e la protezione civile.
(2) Alla richiesta di deroga deve essere allegato in triplice copia il progetto specifico di prevenzione incendi, di cui all'articolo 3, relativo all'intero fabbricato interessato.
(3) La richiesta di deroga deve proporre una misura di sicurezza equivalente, perché la deroga non può comportare una riduzione del livello di sicurezza prescritto.
(4) L'ufficio provinciale competente per la prevenzione incendi fornisce alla commissione anche un proprio parere in merito alla richiesta di deroga.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.