Pubblicato nel B.U. 25 maggio 1993, n. 24.
(1) Il legale rappresentante dell'azienda che intenda aprire un bagno di fieno deve dichiarare per iscritto l'intento di avviare l'attività al sindaco del comune competente per territorio, allegando la seguente documentazione:
(2) Il sindaco trasmette copia della dichiarazione di cui al comma 1) all'ufficio provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e alla Ripartizione provinciale Agricoltura. Il sindaco verifica l'esistenza dei presupposti dell'attività.
(3) Nel caso in cui i locali destinati ai bagni di fieno non posseggano ancora l'idoneità sanitaria, il sindaco richiede il parere all'ufficiale sanitario. Il sindaco può altresì avvalersi dell'Ispettorato all'agricoltura per l'accertamento della qualità del fieno utilizzato.
(4) Nel caso in cui manchino uno o più presupposti di cui al comma 2), il sindaco entro quindici giorni dalla data di inoltro della dichiarazione ne fa comunicazione all'interessato. Trascorsi quindici giorni dall'inoltro della dichiarazione senza che pervenga alcuna comunicazione da parte del sindaco, l'interessato può avviare l'attività. Il sindaco può sospendere successivamente l'attività, nel caso in cui difettino i presupposti di cui al presente regolamento.