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In vigore al: 11/09/2012

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 231)
Regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune

1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina il trasferimento del personale provinciale da uno ad altro comune ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54.

Art. 2 (Personale escluso)

(1) Le norme del presente regolamento non si applicano:

  • a)  al personale non di ruolo;
  • b)  al personale svolgente funzioni dirigenziali;
  • c)  al personale insegnante ed equiparato;
  • d)  al personale comandato presso altri enti.

Art. 3 (Graduatoria)

(1) Per le singole qualifiche funzionali dei ruoli del personale provinciale sono istituite apposite graduatorie permanenti che vengono aggiornate annualmente con efficacia dal primo gennaio sulla base delle domande presentate all'Ispettorato del personale entro le ore dodici del 30 settembre o spedite con lettera raccomandata entro il giorno medesimo.

(2) Per ogni comune sede di uffici, strutture o servizi dell'amministrazione provinciale vengono formate apposite graduatorie.

(3) Il personale può chiedere l'iscrizione nella graduatoria di non più di tre comuni, indicandone l'ordine di preferenza.

(4) La graduatoria viene formata nel rispetto dei criteri di cui all'allegato 1 del presente regolamento e pubblicata il primo dicembre di ogni anno all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'Ispettorato del personale nonché portata a conoscenza del personale con circolare.

(5) Contro la graduatoria è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa ai sensi del comma 4.

Art. 4 (Trasferimenti)

(1) Il trasferimento viene disposto non appena nel comune, cui si riferisce la graduatoria, si rende necessaria la copertura di un posto vacante. Si considera vacante anche il posto coperto con personale non di ruolo, salvo il rispetto del rapporto in atto e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2.

(2) Non sono conferibili a mezzo trasferimento i posti derivanti dal funzionamento presso le amministrazioni scolastiche di corsi inerenti ad attività integrative o di doposcuola, e i posti coperti con personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale.

(3) Il trasferimento presuppone l'inquadramento in un profilo professionale corrispondente al profilo del posto cui si aspira o ad un profilo cui può accedersi tramite la mobilità orizzontale. In quest'ultimo caso il trasferimento diventa definitivo dopo un periodo di formazione di un anno di servizio effettivo. Al personale deve essere data la possibilità di un'adeguata riqualificazione entro i primi sei mesi dal trasferimento.

(4) Il personale interessato che non assuma il servizio effettivo alla decorrenza stabilita nel provvedimento di trasferimento, salvo per causa di forza maggiore o altro grave impedimento, decade dal diritto e permane nella sede di servizio originaria.

(5) In caso di trasferimento comportante l'inquadramento in un altro profilo professionale si provvede, nell'ipotesi di giudizio negativo del diretto superiore sul periodo di formazione di cui al comma 3 o su richiesta del personale, al ritrasferimento e reinquadramento del personale nel profilo professionale di provenienza previo parere favorevole del consiglio per l'organizzazione ed il personale ed appena si renda vacante un posto. Il trasferimento diventa definitivo qualora il giudizio negativo non pervenga all'ufficio competente entro la fine del relativo periodo di formazione, salvo le norme sul periodo di prova per la conferma della nomina in ruolo.

(6) Il personale di ruolo che perde il proprio posto a seguito di riduzione dell'organico ha comunque la precedenza nella copertura di eventuali posti disponibili nel corrispondente comune già sede di servizio nonché nel circondario. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, i criteri di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Art. 5 (Personale a tempo parziale e personale supplente)

(1) In caso di trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere sentito il diretto superiore del nuovo posto di lavoro per verificare la compatibilità del rapporto a tempo parziale con le esigenze di servizio.

(2) Il personale assunto a completamento dell'orario di servizio può seguire, ove occorra e con esclusione del diritto al trattamento di missione, il dipendente di cui al comma 1 nella nuova sede di servizio. Al predetto personale è in ogni caso data la possibilità di coprire, anche con rapporto a tempo parziale, presso l'ufficio di appartenenza e sino alla scadenza del rapporto di servizio in atto, il posto divenuto vacante.

Art. 6 (Norma transitoria)

(1) Fino all'entrata in vigore della disciplina sulla mobilità orizzontale tra i profili professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 4, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

ALLEGATO 1 2)

2)

L'allegato 1 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 23 marzo 2001, n. 11.

Criteri di valutazione

Con i trasferimenti l'Amministrazione provinciale intende avvicinare i propri dipendenti al loro luogo di residenza.

Come criteri di valutazione si assumono le seguenti condizioni.

  • 1.  Condizioni familiari
    • a)  per l' assistenza di ogni persona convivente, dichiarata non autosufficiente ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere b), c) e d): 6 punti;
    • b)  per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti;
    • c)  per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti;
    • d)  per ciascun figlio convivente da 14 a 18 anni: 2 punti;
  • 2.  Per ciascun anno di servizio effettivo prestato: 1 punto;
  • 3.  In caso di parità di punteggio ha la precedenza il dipendente cui è attribuito il maggior punteggio per i figli conviventi.
  • 4.  In caso di ulteriore parità di punteggio prevale l' età anagrafica.
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