Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.
(1) Fino all'entrata in vigore della disciplina sulla mobilità orizzontale tra i profili professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90, comma 4, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.