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In vigore al: 11/09/2012

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 231)
Regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune

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1)

Pubblicato nel B.U. 4 agosto 1992, n. 32.

Art. 4 (Trasferimenti)

(1) Il trasferimento viene disposto non appena nel comune, cui si riferisce la graduatoria, si rende necessaria la copertura di un posto vacante. Si considera vacante anche il posto coperto con personale non di ruolo, salvo il rispetto del rapporto in atto e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2.

(2) Non sono conferibili a mezzo trasferimento i posti derivanti dal funzionamento presso le amministrazioni scolastiche di corsi inerenti ad attività integrative o di doposcuola, e i posti coperti con personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale.

(3) Il trasferimento presuppone l'inquadramento in un profilo professionale corrispondente al profilo del posto cui si aspira o ad un profilo cui può accedersi tramite la mobilità orizzontale. In quest'ultimo caso il trasferimento diventa definitivo dopo un periodo di formazione di un anno di servizio effettivo. Al personale deve essere data la possibilità di un'adeguata riqualificazione entro i primi sei mesi dal trasferimento.

(4) Il personale interessato che non assuma il servizio effettivo alla decorrenza stabilita nel provvedimento di trasferimento, salvo per causa di forza maggiore o altro grave impedimento, decade dal diritto e permane nella sede di servizio originaria.

(5) In caso di trasferimento comportante l'inquadramento in un altro profilo professionale si provvede, nell'ipotesi di giudizio negativo del diretto superiore sul periodo di formazione di cui al comma 3 o su richiesta del personale, al ritrasferimento e reinquadramento del personale nel profilo professionale di provenienza previo parere favorevole del consiglio per l'organizzazione ed il personale ed appena si renda vacante un posto. Il trasferimento diventa definitivo qualora il giudizio negativo non pervenga all'ufficio competente entro la fine del relativo periodo di formazione, salvo le norme sul periodo di prova per la conferma della nomina in ruolo.

(6) Il personale di ruolo che perde il proprio posto a seguito di riduzione dell'organico ha comunque la precedenza nella copertura di eventuali posti disponibili nel corrispondente comune già sede di servizio nonché nel circondario. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, i criteri di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

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