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In vigore al: 11/09/2012

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 aprile 1991, n. 101)
Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale concernente il personale del comparto dell'amministrazione provinciale (periodo contrattuale 1988 - 1990)

1)

Pubblicato nel B.U. 11 giugno 1991, n. 25.

Art. 1 (Area di applicazione e durata)

(1) Il presente accordo si applica al personale del comparto dell'amministrazione provinciale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della giunta provinciale 13 agosto 1990, n. 17.

(2) L'accordo si riferisce al periodo 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990. Per le singole disposizioni valgono le rispettive decorrenze ivi indicate.

Art. 2 (Disciplina del diritto di sciopero e norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali)

(1) Ai sensi della legge statale 12 luglio 1990, n. 146, si considerano, nell'ambito dell'area di applicazione del presente accordo, servizi essenziali i seguenti: la protezione civile e il servizio radio provinciale, i servizi di protezione ambientale, il servizio stradale, l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami nelle scuole di competenza provinciale, il servizio trasporti, il servizio di custodia del patrimonio provinciale, la sorveglianza idraulica dei corsi d'acqua nel periodo delle piene, il servizio informazione del traffico, il servizio antincendi, il servizio di vigilanza nei convitti provinciali, il pagamento delle prestazioni sociali e degli stipendi.

(2) Nell'ambito dei servizi di cui al comma 1 in caso di sciopero sono da garantire le prestazioni indispensabili. In un apposito accordo sono individuati, ai sensi della citata legge statale, per ogni servizio le prestazioni e la presenza minima. Il relativo accordo è da concludere entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo e costituisce il presupposto per la stipulazione di accordi decentrati. Fino all'entrata in vigore del relativo accordo deve comunque essere garantita la prestazione dei servizi indispensabili.

(3) Il preavviso dello sciopero deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'inizio dello stesso.

Art. 3   2)

2)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 4 (Servizio di reperibilità)

(1) Per il servizio di reperibilità spetta un compenso orario corrispondente ad un decimo del compenso per lavoro straordinario, arrotondato a lire 10, tenuto conto anche delle maggiorazioni. In caso di effettive prestazioni di lavoro durante il servizio di reperibilità spetta al posto del relativo compenso per la reperibilità il compenso per lavoro straordinario.

(2) Le disposizioni del comma 1 si applicano con decorrenza dall' 1 gennaio 1990.

Art. 5-6.   2)

2)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 7   3)

3)

Abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera f), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 8   4)

4)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera a), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

Art. 9   2)

2)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 10   5)

5)

Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 11 (Effetti dei nuovi stipendi)

(1) Gli aumenti degli stipendi intervenuti nel periodo contrattuale 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 per il personale dell'amministrazione provinciale per effetto dell'articolo 42, comma 7, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sono corrisposti, ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, integralmente anche al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

(2) I relativi aumenti stipendiali hanno effetto su tutti gli istituti collegati con lo stipendio.

Art. 12-13.   2)

2)

Abrogato dall'art. 39 del D.P.G.P. 28 giugno 1994, n. 23.

Art. 14 (Indennità di coordinamento)

(1) L'indennità di coordinamento di cui all'articolo 48 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1985, n. 5, è corrisposta anche al personale della quarta, quinta e sesta qualifica funzionale, cui vengono affidati il coordinamento e la vigilanza di non meno di sei dipendenti operanti all'esterno dell'ambito della sede di servizio del direttore preposto.

(2) Il conferimento del relativo incarico avviene ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 24 marzo 1977, n. 11, sostituito dall'articolo 48 della citata L.P. n. 11/1981.

(3) L'indennità di coordinamento è determinata, nella misura spettante, in relazione al livello retributivo di appartenenza del dipendente.

(4) Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente nei settori sprovvisti di apposita disciplina.

Art. 15

(1) Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo le seguenti disposizioni di legge non trovano più applicazione:

  • a)  comma 4 dell' articolo 22 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54;
  • b)  gli articoli 1 e 2 della legge provinciale 24 ottobre 1984, n. 14;
  • c)  il sesto comma dell' articolo 80 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 16   6)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

6)

Omissis.

ALLEGATO 1 3)

3)

Abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera f), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

ALLEGATO 2 4)

4)

Abrogato dall'art. 26, comma 2, lettera a), del contratto di comparto per il personale provinciale 8 maggio 1997.

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