Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il servizio prende iniziative finalizzate all'innovazione pedagogica e didattica, promuove e segue la sperimentazione scolastica e adotta tutti i provvedimenti previsti in merito dalla legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132).
(2) La sezione sviluppa, esamina e divulga materiale pedagogico-didattico e unità didattiche. Elabora inoltre proposte per lo sviluppo e l'uso di materiale didattico e per la dotazione di mezzi audiovisivi ed elettronici in favore delle scuole.
(3) La sezione elabora progetti per l'aggiornamento dei programmi di insegnamento e degli orari dei diversi ordini e gradi scolastici nonché pareri tecnici.
(4) Il servizio promuove e cura i progetti di sperimentazione scolastica in atto offrendo consulenza e collaborazione; ma può anche promuovere di propria iniziativa nuovi progetti. Assieme ai collegi dei docenti competenti il servizio verifica i progetti in corso.
(5) Al fine di curare i progetti di sperimentazione scolastica verrà costituita una commissione che formula anche i pareri tecnici, secondo l'articolo 2, 1° comma, lettera b), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.
Riportata al n. XXXV - C/t.