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In vigore al: 11/09/2012

a') DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 luglio 1990, n. 940/III 1)
Statuto dell'Istituto pedagogico provinciale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo per il gruppo linguistico tedesco

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1)

Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.

Art. 15 (Servizi, commissioni e gruppi di lavoro)

(1) I compiti dell'istituto pedagogico vengono svolti dai servizi elencati nell'articolo 3, 2° comma, nonché da commissioni e gruppi di lavoro istituiti secondo le esigenze delle attività programmate.

(2) I coordinatori delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal Consiglio direttivo. I membri delle commissioni e dei gruppi di lavoro vengono nominati dal presidente su proposta del direttore.

(3) I servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua elaborano proposte per il programma delle attività, svolgono i compiti loro affidati e verificano i risultati del proprio lavoro. Essi possono servirsi della collaborazione di enti ed esperti come previsto dallo statuto.

(4) I singoli servizi e la commissione permanente preparano, perché siano adeguatamente pubblicati, materiali, relazioni e risultati di ricerche eseguiti da loro o in collaborazione con altri.

(5) Con l'approvazione del direttore, le sezioni e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua rendono disponibili agli interessati anche documenti, quali richieste, pareri, proposte, prese di posizione, analisi e relazioni.

(6) Tutti i servizi e la commissione permanente per l'insegnamento della seconda lingua fanno parte del servizio di consulenza che verrà istituito presso l'istituto pedagogico. Tale servizio offre a tutti gli interessati consulenza sia di ordine pedagogico-didattico, che di ordine tecnico ed organizzativo. I collaboratori dei servizi e delle commissioni possono fornire consulenza anche al di fuori dell'istituto.

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