Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il regolamento interno approvato dal Consiglio direttivo regola gli obblighi di servizio e gli orari di tutto il personale dell'Istituto pedagogico. L'orario di servizio settimanale coincide con quello previsto per gli impiegati della Provincia.
(2) Il consiglio direttivo determina, per il personale dell'istituto, il limite massimo delle ore di lavoro straordinario. Il lavoro straordinario viene pagato secondo le disposizioni vigenti per il personale provinciale.
(3) Il consiglio direttivo fissa i criteri per l'effettuazione delle trasferte; le retribuzioni avvengono secondo le modalità e le tariffe vigenti per il personale provinciale.
(4) La valutazione del servizio del direttore e degli esperti viene data, se necessaria o richiesta, su proposta del presidente dal consiglio direttivo. La valutazione del resto del personale viene stabilita, se necessaria, dal direttore.