Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Il consiglio direttivo richiede al Ministero della Pubblica Istruzione l'assegnazione di personale comandato in un adeguato numero appartenente ai ruoli di personale docente e direttivo in servizio presso le scuole statali, le università o presso analoghe istituzioni scolastiche.
(2) Il comando avviene mediante concorso per titoli, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
(3) Il comando ha la durata di cinque anni; su richiesta del Consiglio direttivo può essere prorogato per altri cinque anni. Il comando, su richiesta dell'interessato, può aver termine dopo tre anni.
(4) Il direttore assegna i compiti al personale comandato, in conformità alle direttive del consiglio direttivo e tenendo conto dei risultati del concorso, degli interessi e delle particolari competenze dei vincitori del concorso e delle peculiari esigenze che scaturiscono dalle attività dell'istituto pedagogico.
(5) D'intesa con la Giunta provinciale il consiglio direttivo può corrispondere al personale comandato un'indennità in misura adeguata per prestazioni aggiuntive qualificate e in relazione al rispettivo impegno di lavoro.