Pubblicato nel B.U. 28 agosto 1990, N. 39.
(1) Le attività dell'istituto pedagogico si svolgono in base ai compiti che gli sono stati assegnati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 132). Nell'ambito della sua attività l'istituto pedagogico svolge anche quei compiti peculiari che sono condizionati dalla particolare situazione culturale e sociale della Provincia di Bolzano. Sarà perciò data particolare attenzione ai problemi dell'educazione linguistica e all'educazione alla convivenza dei diversi gruppi linguistici.
(2) Su istanza degli ispettorati per le scuole materne e per la formazione professionale e di altre istituzioni pedagogiche, l'istituto pedagogico può assumere incarichi anche negli ambiti suddetti. L'istituto pedagogico può pertanto rendere agibili le sue attività e i suoi servizi al personale delle suddette istituzioni.
(3) Per svolgere i suoi compiti l'istituto pedagogico elabora programmi generali e dettagliati a seconda delle esigenze dei diversi gradi e tipi di scuola. Nell'elaborazione dei suddetti programmi l'istituto può chiedere la collaborazione di personale ed istituzioni specializzate sia nazionali che esteri.
Riportata al n. XXXV - C/t.