(1) Al fine di rendere noto ai lavoratori dell'azienda l'impiego di esperti della sicurezza del lavoro, il datore di lavoro deve esporre in luogo accessibile e visibile a tutti i lavoratori, il nome ed il tempo di impiego degli esperti della sicurezza. Il datore di lavoro deve altresì comunicare tempestivamente il nominativo ed i tempi di impiego degli esperti della sicurezza all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che può in ogni momento disporre controlli circa l'effettiva ed esclusiva applicazione degli esperti della sicurezza nei compiti di cui all'articolo 2, nei periodi di tempo indicati.
(2) Se nel corso dei controlli disposti dall'ufficio sicurezza del lavoro, o delle normali ispezioni di prevenzione degli infortuni, viene accertato che le modalità ed i tempi di impiego degli esperti della sicurezza del lavoro non corrispondono alle comunicazioni fatte dalla ditta all'ufficio sicurezza del lavoro o a quelle esposte in azienda, il direttore dell'ufficio medesimo propone l'esclusione della ditta dal premio previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, per l'anno solare di riferimento. La ditta può fare pervenire all'ufficio proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla contestazione delle irregolarità accertate.
(3) Le assegnazioni del premio alle aziende sono disposte dall'assessore provinciale competente in materia, secondo i limiti annualmente fissati con deliberazione della Giunta provinciale.
(4) Le domande per la concessione del premio, con la relativa documentazione, sono inoltrate all'ufficio sicurezza del lavoro, con le modalità ed entro i termini dal medesimo indicati alle ditte richiedenti.
ALLEGATO A 3)
ALLEGATI B-I 5)