Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Il servizio per la sperimentazione scolastica promuove e assiste l'attuazione di progetti di sperimentazione, attua tutte le iniziative ad essa riferentisi previste dalla legge istitutiva all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), f), g), h) e all'articolo 15 e raccoglie per il servizio di ricerca, documentazione e informazione pedagogica la documentazione relativa anche alle valutazioni espresse dai collegi dei docenti.
(2) Il servizio elabora progetti per la creazione e l'utilizzazione dei sussidi didattici e per l'impianto di mezzi audiovisivi ed elettronici e per la loro utilizzazione didattica.
(3) I collegi dei docenti possono chiedere la consulenza del servizio per le sperimentazioni in atto.
(4) Il servizio formula i pareri previsti per l'approvazione da parte della Giunta provinciale.