Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Ai sensi della legge istitutiva il presidente esercita le seguenti attribuzioni:
(2) Il presidente inoltre:
(3) Alla scadenza del suo mandato, in caso di dimissioni o in caso di mozione di sfiducia di due terzi dei consiglieri in carica, il presidente resta in carica per la ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo presidente.