Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Il regolamento interno, approvato dal consiglio direttivo, regola gli obblighi di servizio di tutto il personale dell'Istituto.
(2) Ai sensi della legge istitutiva l'orario di lavoro settimanale corrisponde a quello dei dipendenti provinciali.
(3) Il Consiglio direttivo determina il limite massimo delle ore straordinarie che può svolgere il personale dell'istituto. Gli straordinari vengono pagati secondo le disposizioni vigenti per il personale provinciale.
(4) Il consiglio direttivo fissa i criteri per l'effettuazione delle trasferte, che vengono retribuite secondo le modalità e le tariffe vigenti per il personale provinciale.
(5) La valutazione del servizio del personale viene stabilita, se necessaria o richiesta, dal consiglio direttivo su proposta del presidente.