Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.
(1) Il direttore dirige l'attività dell'Istituto pedagogico e del suo personale e risponde al Consiglio direttivo per l'esecuzione dei programmi previsti delle attività.
(2) In base alla legge istitutiva compete al direttore, tenuto conto delle decisioni del Consiglio direttivo:
(3) Il direttore inoltre: