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In vigore al: 11/09/2012

z) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° febbraio 1990, n. X/156/1 1)
Approvazione statuto Istituto Pedagogico per il gruppo linguistico italiano

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1)

Pubblicato nel B.U. 22 maggio 1990, N. 25.

Art. 14 (Direttore)

(1) Il direttore dirige l'attività dell'Istituto pedagogico e del suo personale e risponde al Consiglio direttivo per l'esecuzione dei programmi previsti delle attività.

(2) In base alla legge istitutiva compete al direttore, tenuto conto delle decisioni del Consiglio direttivo:

  • a)  predisporre gli atti per le sedute del consiglio direttivo e curare l' esecuzione delle delibere di questo;
  • a)  intrattenere i contatti in collaborazione con il presidente, con le autorità e con gli esperti, nonché con docenti universitari, di scuole, di enti o di altre organizzazioni ed istituzioni;
  • c)  coordinare le attività dei servizi e delle commissioni;
  • d)  provvedere ovvero disporre per la gestione amministrativa e contabile dell' Istituto;
  • e)  provvedere ovvero disporre per la documentazione di cui al primo comma lettera h) dell' articolo 2, secondo i criteri elaboratori dal Consiglio direttivo.

(3) Il direttore inoltre:

  • a)  predispone il regolamento interno per l' approvazione del Consiglio direttivo;
  • b)  predispone per l' approvazione del consiglio direttivo il piano annuale delle attività dell'istituto con i responsabili dei servizi e riferisce periodicamente al direttivo sulla loro esecuzione;
  • c)  predispone con il presidente il bilancio di previsione, i provvedimenti di variazione del bilancio e il conto consuntivo;
  • d)  provvede alle pubblicazioni deliberate dal consiglio direttivo.
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