(1) Il servizio per la ricerca pedagogica ha il compito di rivelare esigenze di ricerca sia in campo metodologico-didattico che in quello socio-culturale, di seguire gli sviluppi in ambito scolastico e di svolgere ricerche significative.
(2) Tutti i lavori di ricerca eseguiti dal personale devono essere orientati verso esigenze scolastiche di tipo pratico e verso l'innovazione didattica.
(3) I servizi si occupano anche dei progetti di ricerca eseguiti in collaborazione con altre istituzioni o persone che non fanno parte dell'istituto pedagogico.
(4) Il servizio prende iniziative finalizzate all'innovazione pedagogica e didattica, promuove e segue la sperimentazione scolastica e adotta tutti i provvedimenti previsti in merito dalla legge provinciale n. 13/ 1987.
(5) La sezione elabora progetti per l'aggiornamento dei programmi di insegnamento e degli orari dei diversi ordini e gradi scolastici nonché pareri tecnici.
(6) Il servizio promuove e cura i progetti di sperimentazione scolastica in atto offrendo consulenza e collaborazione; ma può anche promuovere di propria iniziativa nuovi progetti. Assieme ai collegi dei docenti competenti il servizio verifica i progetti in corso.
(7) Al fine di curare i progetti di sperimentazione scolastica verrà costituita una commissione che formula anche i pareri tecnici, secondo l'articolo 2, 1° comma, lettera b), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419.