Pubblicato nel B. U. 12 febbraio 1991, N. 7.
(1) Fanno parte del personale dell'istituto pedagogico il direttore, il personale comandato dallo stato, esperti incaricati, collaboratori esterni, personale amministrativo provinciale ed anche eventualmente personale comandato delle scuole professionali materne.
(2) Il personale dell'istituto pedagogico risponde del proprio servizio al direttore.