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In vigore al: 11/09/2012

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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Classificazione degli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande ai sensi dell'articolo 34 della legge e dell'articolo 7 del regolamento:

  1. Gli esercizi sono classificati nella prima categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. sala con tavolini separati, arredata con particolare eleganza e signorilità anche nei dettagli e con caratteristiche della massima confortevolezza in un complesso di notevole rilievo con altri ambienti;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto telefonico urbano ed interurbano in cabina;
    3. locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti dall'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente; impianti moderni e in perfetta efficienza; impianto di areazione e depurazione dell'area nei locali adibiti alla preparazione delle vivande; montavivande nel caso che le sale siano ubicate in un piano diverso; locali e servizi igienici adeguati alle caratteristiche dell'esercizio, destinati ad esclusivo uso del personale di servizio;
    4. personale di servizio in un numero più che sufficiente in relazione a quello dei tavoli e comunque in armonia all'importanza dell'esercizio ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di elegante uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere;
    5. assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati e di annata e che includa vini tipici sudtirolesi; servizio di barman con piena conoscenza del ricettario delle bevande composte;
    6. panini, gelati, paste e simili di ottima qualità, includenti le più importanti specialità locali;
    7. servizio di guardaroba;
    8. servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, lussuosamente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda e di moderni impianti di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.
  2. Gli esercizi sono classificati nella seconda categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. ubicazione dell'esercizio in località centrale o in zona che eserciti particolare richiamo sulla clientela, per speciali caratteristiche; sala con tavolini separati, arredata con gusto e signorilità e con caratteristiche della massima confortevolezza; corredi di prima qualità, adeguati agli ambienti ed uniformi;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; impianto di riscaldamento o di condizionamento dell'aria; impianto di rinnovazione automatica dell'aria; impianto telefonico urbano e interurbano;
    3. locali per i servizi generali proporzionati alle esigenze dei servizi offerti all'esercizio, collocati in ambienti idonei sia igienicamente che funzionalmente; impianti moderni e in perfetta efficienza; impianti di areazione e depurazione dell'aria nei locali adibiti a spogliatoio, gabinetto, ecc. per l'esclusivo uso del personale di servizio;
    4. personale di servizio in numero proporzionato all'importanza dell'azienda ed alle peculiari esigenze della clientela, fornito di uniforme adatta agli ambienti nei quali si svolge il servizio; personale di sala a conoscenza di almeno una delle principali lingue estere;
    5. assortimento di liquori nazionali ed esteri di gran marca e di vini pregiati, che includa vini tipici sudtirolesi; servizio di barman con ottima conoscenza del ricettario delle bevande composte;
    6. panini, gelati, paste e simili di ottima qualità, includenti le più importanti specialità locali;
    7. servizio di guardaroba;
    8. servizi igienici completi per gli ospiti, in numero adeguato alla capacità ricettiva dell'esercizio, separati e distinti per sesso, finemente attrezzati ed arredati, dotati di acqua corrente calda e fredda ed impianto di ricambio automatico dell'aria. I predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.
  3. Gli esercizi sono classificati nella terza categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. sala arredata in modo sufficientemente elegante e confortevole; attrezzatura e corredi adeguati alle caratteristiche del locale ed uniforme;
    2. impianto di illuminazione moderno e razionale; riscaldamento adeguato; impianto telefonico urbano e interurbano;
    3. locali per servizi sufficienti ed idonei sia igienicamente che funzionalmente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;
    4. personale adatto per l'esplicazione di un decoroso servizio;
    5. assortimento sufficientemente variato di bevande e, eventualmente, panini, gelati, paste e simili, con prodotti anche preconfezionati;
    6. carta dei vini italiani ed esteri che includa vini sudtirolesi;
    7. servizi igienici piastrellati, decorosi, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua calda e fredda in numero adeguato alla capacità ricettiva ed ai servizi offerti dall'esercizio; i predetti servizi devono essere rivestiti in materiale lavabile, dotati di vaso, nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.
  4. Gli esercizi sono classificati nella quarta categoria, quando presentano i seguenti requisiti:
    1. locale idoneo e con arredamento e corredi di media qualità;
    2. impianto di illuminazione moderno; riscaldamento e telefono;
    3. locali per i servizi sufficienti ed idonei igienicamente per le esigenze dei servizi offerti dall'esercizio;
    4. personale bilingue sufficiente per espletare il servizio;
    5. sufficienti disponibilità di prodotti per le consumazioni;
    6. servizi igienici distinti per sesso, piastrellati, con WC, convenientemente arieggiati e lavabi con acqua corrente in numero adeguato, dotati di un locale destinato ad antigabinetto; i predetti servizi devono essere rivestiti con materiale lavabile. L'antigabinetto deve essere dotato di lavandino e di sistema di lavatura e di asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.
  5. Gli esercizi sono classificati nella quinta categoria, quando non presentano le caratteristiche indicate per le precedenti categorie, purché siano in grado di svolgere la loro attività nelle condizioni necessarie per una adeguata funzionalità, in locali idonei e sufficienti, provvisti di servizio igienico rivestito di materiale lavabile dotato di vaso nonché di un locale destinato ad antigabinetto dotato di lavandino e di sistema di lavatura ed asciugatura in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie.
  6. Per i bar analcolici si prescinde dal requisito relativo all'assortimento del vino e dei liquori.
  7. Per le gelaterie il requisito relativo all'assortimento dei vini e dei liquori è sostituito con quello relativo all'assortimento delle specialità specifiche, particolarmente ampio e differenziato per le categorie di cui ai punti A, B, ampio e differenziato per la categoria di cui al punto C e sufficientemente ampio e differenziato per la categoria di cui al punto D. Tali specialità debbono essere preparate nei propri laboratori.
1)
Pubblicato nel Suppl. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.